Art. 36.
                      Norme transitorie e finali
 
   1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
comuni  provvedono  ad  adottare  il  regolamento   barracellare   di
rispettiva competenza, alla nomina del capitano ed allla costituzione
della compagnia barracellare, in deroga a quanto disposto dal secondo
comma dell'art. 9.
   2.  Qualora intervenga in data compresa tra gennaio e settembre la
scadenza del primo triennio e' prorogata al primo ottobre successivo.
   3.  Fino  alla  scadenza  del  termine  di  cui al primo comma, le
compagnie barracellari operano secondo  le  disposizioni  di  cui  al
regio decreto 14 luglio 1898, n 403.
   4.   La  legge  regionale  23  gennaio  1969,  n.  4,  concernente
"Provvidenze per  favorire  il  funzionamento  e  lo  sviluppo  delle
compagnie barracellari in Sardegna' e' abrogata.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 15 luglio 1988
 
                                MELIS