Art. 6.
                        Poteri di accertamento
 
   1.  Nelle  materie  di competenza della Regione Sarda, indicate al
precedente articolo 2, il caitano e  gli  ufficiali  delle  compagnie
barracellari  possono  procedere all'accertamento delle violazioni di
norme per le  quali  sia  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma di denaro.
   2.  I  soggetti  incaricati,  ai  sensi  del presente articolo, di
procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti  di
un   apposito   documento,  rilasciato  dal  sindaco  del  comune  di
appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio  della
funzione.
   3.  I  soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai
sensi  del  presente  articolo  sono  titolari  dei  poteri  previsti
dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri  di  accertamento
previsti dalle leggi vigenti.