Art. 7.
              Modalita' di accertamento delle violazioni
 
   1.  Le  violazioni  di  cui  al  precedente  art. 3 sono accertate
mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
     a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
     b)  le  generalita' e la qualifica del verbalizzante, nonche' la
compagnia di appartenenza;
     c)  le  generalita'  del  trasgressore  e  nell'ipotesi prevista
dall'art. 2  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  quando  sia
possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
     d)  l'eventuale  indicazione  degli obbligati in solido ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
     e)  la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione,
l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli  strumenti
e  dei  mezzi  impiegati  dal trasgressore, nonche' le generalita' di
persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
     f)  l'indicazione  specifica delle norme la cui violazione viene
contestata;
     g)   l'annotazione   delle   eventuali  dichiarazioni  rese  dal
trasgressore, se, presente all'atto della contestazione;
     h)   l'individuazione   dell'ente  o  dell'organo  al  quale  il
trasgressore  ha  la  facolta'  di  presentare  scritti  difensivi  e
documenti,  nonche' richiesta di audizione, secondo quanto prescritto
dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
     i) la firma del verbalizzante.
   2.   Nei   cinque   giorni   successivi   all'accertamento   della
trasgressione,   copia   del   verbale   deve   essere    consegnata,
personalmente  dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno, all'autorita' competente a ricevere il rapporto ai  sensi
dell'art.  17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
   3.   Alle   successive  fasi  del  procedimento  sanzionatorio  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 18  e  seguenti  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.