Art. 8.
       Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari
 
   1. La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento
dei loro componenti avvengono  secondo  le  modalita'  stabilite  dai
seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.
   2.  Ogni  compagnia e' composta dal capitano, che la rappresenta e
ne assume la responsabilita', da uno o piu' ufficiali e da un numerro
di  graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti
ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.
   3.  Il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare
nonche' il numero degli ufficiali e dei graduati  verra'  determinato
con  deliberazione  del consiglio comunale in rapporto all'estensione
ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia,  nonche'
delle caratteristiche socio-economiche della comunita' locale.
   4.  In  ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli
per ogni comune, non puo' essere inferiore alle dieci unita'.
   5.  Con  la  deliberazione di cui al terzo comma la compagnia puo'
essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio.