Art. 9.
    Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari
 
   1.  Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale
comunale.
   2.  Le compagnie barracellari sono costituite nel periodo compreso
fra il 1 ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni  e  si
intendono  rinnovate  automaticamente  per il successivo triennio se,
almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data  disdetta
o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del comune.
   3.  In ogni caso, su concorde volonta' espressa dal comune e dalla
compagnia, puo' essere prorogato l'incarico fino alla  immissione  in
servizio della nuova compagnia.