(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 10 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e' cosi' sostituito: l'autorizzazione deve indicare espressamente ogni singola attivita' per la quale viene rilasciata, nonche' l'esatta ubicazione dei locali di esercizio ed il termine entro cui l'agenzia dovra' aprire al pubblico nei locali indicati. Tale termine non dovra' comunque superare i 3 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Nel caso che l'apertura dell'agenzia di viaggio non si verifichi nel termine prescritto e nei locali indicati nell'autorizzazione, la stessa si intende decaduta.