(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
           della regione Toscana n. 45 del 10 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  quarto  comma  dell'art.  6  della legge regionale 17 novembre
1986, n. 51 e' cosi' sostituito:
    l'autorizzazione   deve   indicare   espressamente  ogni  singola
attivita' per la quale viene rilasciata, nonche' l'esatta  ubicazione
dei  locali  di  esercizio  ed  il termine entro cui l'agenzia dovra'
aprire al pubblico nei  locali  indicati.  Tale  termine  non  dovra'
comunque    superare    i    3   mesi   dalla   data   del   rilascio
dell'autorizzazione.
   Nel  caso  che l'apertura dell'agenzia di viaggio non si verifichi
nel termine prescritto e nei locali indicati nell'autorizzazione,  la
stessa si intende decaduta.