Art. 2.
 
   Il  secondo  comma  dell'art.  7 della legge regionale 17 novembre
1986, n. 51 e' cosi' sostituito:
   "Nel  caso  di agenzie che intendano svolgere attivita' di vendita
 
di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati da esse stesse oppure da
altre  agenzie,  la  domanda deve inoltre specificare il possesso dei
requisiti strutturali di cui all'art. 9. La  relativa  documentazione
dovra'   essere   prodotta   alla   provincia   prima   del  rilascio
dell'autorizzazione e comunque entro trenta  giorni  dalla  richiesta
della provincia all'interessato".