Art. 2. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e' cosi' sostituito: "Nel caso di agenzie che intendano svolgere attivita' di vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati da esse stesse oppure da altre agenzie, la domanda deve inoltre specificare il possesso dei requisiti strutturali di cui all'art. 9. La relativa documentazione dovra' essere prodotta alla provincia prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque entro trenta giorni dalla richiesta della provincia all'interessato".