Art. 3.
 
   Il  punto d) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 17
novembre 1986, n. 51 e' soppresso.
   Il  terzo  comma  dell'art.  10  della legge regionale 17 novembre
1986, n. 51 e' cosi' sostituito:
   "La   provincia   trasmette  altresi'  copia  della  richiesta  di
autorizzazione al Ministero per il turismo al fine di  accertare  che
la  denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate
da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, fermo restando che
non  potra', in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni
o regioni italiani".