Art. 3. Il punto d) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e' soppresso. Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e' cosi' sostituito: "La provincia trasmette altresi' copia della richiesta di autorizzazione al Ministero per il turismo al fine di accertare che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potra', in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiani".