Art. 5.
 
   Dopo  l'art.  17  della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e'
inserito il seguente art. 17-bis:
  Art.  17- bis - Funzioni di vigilanza e controllo. - Le funzioni di
vigilanza e  controllo  sulle  imprese  di  viaggio  e  turismo  sono
esercitate dalla provincia.