Art. 6.
 
   All'art.  21  della  legge  regionale 17 novembre 1986, n. 51 sono
aggiunti i seguenti due comma:
   "9.   L'accertamento  delle  violazioni  e  la  irrogazione  delle
sanzioni di cui  alla  presente  legge  sono  effettuati  secondo  le
procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689".
   "10. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono
devoluti alla provincia nel cui ambito territoriale si e'  verificata
l'infrazione.  Le  somme  introitate e questo titolo, dovranno essere
destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  della
presente legge".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 1 agosto 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21
giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  25
luglio 1988.