Art. 6. All'art. 21 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 sono aggiunti i seguenti due comma: "9. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689". "10. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla provincia nel cui ambito territoriale si e' verificata l'infrazione. Le somme introitate e questo titolo, dovranno essere destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 1 agosto 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21 giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 25 luglio 1988.