(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46 del 12 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 4 dello statuto, la regione Toscana riconosce il ruolo della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di lucro, che istituzionalmente opera nel settore dei servizi socio-assistenziali. 2. Per fini di cui al precedente comma e' istituito l'albo regionale delle cooperative aventi sede legale nel territorio della regione Toscana, le quali presentino i seguenti requisiti di idoneita': a) effettiva autonomia organizzativa, ed imprenditorialita', risultati della consistenza patrimoniale della cooperativa e delle attrezzature a disposizione; b) esperienza acquisita dagli operatori nel campo dei servizi sociali evidenziabile attraverso la presentazione di curriculum documentato conformemente alle vigenti disposizioni; c) regolarita' dell'assunzione dei soci lavoratori o dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi, rispetto dei diritti dei soci lavoratori e dei dipendenti, con riferimento, almeno per la parte retributiva, ai contratti collettivi del settore o similari; d) dimostrazioni sulla qualita' dei servizi erogabili, come garanzia di rispetto dei criteri previsti nella programmazione e nell'organizzazione delle attivita' indicate nelle direttive emanate nel settore da parte dei comuni, nonche' dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 5. 3. Le cooperative possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale, trascorso un anno dalla loro costituzione.