(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 46
                         del 12 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  In  attuazione  dell'art.  45 della Costituzione e dell'art. 4
dello  statuto,  la  regione  Toscana  riconosce   il   ruolo   della
cooperazione  a  carattere  di  mutualita' e senza fini di lucro, che
istituzionalmente opera nel settore dei servizi  socio-assistenziali.
   2.  Per  fini  di  cui  al  precedente  comma  e' istituito l'albo
regionale delle cooperative aventi sede legale nel  territorio  della
regione   Toscana,  le  quali  presentino  i  seguenti  requisiti  di
idoneita':
     a)  effettiva  autonomia  organizzativa,  ed imprenditorialita',
risultati della consistenza patrimoniale della  cooperativa  e  delle
attrezzature a disposizione;
     b)  esperienza  acquisita  dagli operatori nel campo dei servizi
sociali  evidenziabile  attraverso  la  presentazione  di  curriculum
documentato conformemente alle vigenti disposizioni;
     c)  regolarita' dell'assunzione dei soci lavoratori o dipendenti
e del  rapporto  con  gli  istituti  previdenziali  ed  assicurativi,
rispetto  dei  diritti  dei  soci  lavoratori  e  dei dipendenti, con
riferimento, almeno per la parte retributiva, ai contratti collettivi
del settore o similari;
     d)  dimostrazioni  sulla  qualita'  dei  servizi erogabili, come
garanzia di rispetto dei  criteri  previsti  nella  programmazione  e
nell'organizzazione  delle attivita' indicate nelle direttive emanate
nel settore da parte dei comuni, nonche' dal consiglio  regionale  ai
sensi del successivo art. 5.
   3.   Le   cooperative  possono  richiedere  l'iscrizione  all'albo
regionale, trascorso un anno dalla loro costituzione.