Art. 3.
                    Iscrizione all'Albo Regionale
 
   1. La domanda di iscrizione all'albo regionale e' presentata dalla
cooperativa alla provincia  nel  cui  territorio  essa  ha  posto  la
propria sede legale.
   2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
     a) statuto;
     b) atto costitutivo;
     c) certificati comprovanti le iscrizioni previste per legge;
     d) relazione da cui risulti:
     tipologia delle attivita' svolte e di quelle in corso;
     area geografica di interventi;
     anno della costituzione;
     produzione ed attivita' scientifiche di ricerca e di formazione;
     dotazione di attrezzature, strumenti ed immobili (in proprieta',
affitto, uso);
     e)  elenco  nominativo  dei  soci  e dei dipendenti da impegnare
nelle attivita' di servizio in cui sia specificato:
     titolo di studio;
     attestati di frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento e
di eventuali tirocini;
     attivita' svolte negli ultimi tre anni;
     pubblicazione ed attivita' scientifiche e di ricerca;
     f)  dimostrazione  che  il  numero  dei dipendenti non superi il
numero dei soci.
   3.  La  provincia  trasmette  alla giunta regionale entro sessanta
giorni dal ricevimento,  la  domanda  corredata  dal  proprio  parere
favorevole o sfavorevole alla iscrizione all'albo regionale.
   4.  L'iscrizione  all'albo  e'  disposta entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda con decreto  del  presidente  della  giunta
regionale.
   5.  L'albo  regionale  delle cooperative e' annualmente pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione, il quale  da'  notizia  delle
singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.
   6.   La  revoca  dell'iscrizione  all'albo  regionale  avviene  su
proposta della U.S.L. o del comune alla provincia in  ogni  tempo  al
venir  meno di uno dei requisiti di cui al 2 comma dell'art. 1 e dei
punti e) e f) dell'art. 3 o comunque per fatti conclamati di carenza.
   7.  Per l'istruttoria delle domande di iscrizione, cosi' come pure
per la revoca della medesima, la provincia, ove non sia ancora dotata
di propri uffici, adempie con le modalita' di cui all'art. 4, punto 2
della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69; allorche'  la  proposta
di  revoca  provenga da una U.S.L., la provincia dovra' avvalersi dei
servizi di una U.S.L. diversa da quella proponente.