Art. 4.
                          Relazione annuale
 
   1.   La   provincia   organizza  una  conferenza  annuale  con  la
partecipazione delle U.S.L., dei comuni e delle cooperative  operanti
nella zona.
   2.  Al  fine  della  predisposizione  della  relazione  di  cui al
successivo  comma  3,  la  relazione  dovra'  contenere  elementi  di
valutazione   sullo   svolgimento  dei  rapporti  convenzionali,  con
particolare riferimento agli obiettivi fissati dai programmi  e  alla
qualita' delle prestazioni.
   3.  La  provincia  trasmette  alla  giunta regionale una relazione
entro il 31 dicembre di ogni anno.
   4.  I  termini e le modalita' della relazione di cui ai precedenti
commi sono stabiliti  nel  piano  sanitario  regionale  e  nel  piano
regionale dei servizi sociali.