Art. 4. Relazione annuale 1. La provincia organizza una conferenza annuale con la partecipazione delle U.S.L., dei comuni e delle cooperative operanti nella zona. 2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al successivo comma 3, la relazione dovra' contenere elementi di valutazione sullo svolgimento dei rapporti convenzionali, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dai programmi e alla qualita' delle prestazioni. 3. La provincia trasmette alla giunta regionale una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. I termini e le modalita' della relazione di cui ai precedenti commi sono stabiliti nel piano sanitario regionale e nel piano regionale dei servizi sociali.