Art. 5. Rapporti e convenzioni 1. Le U.S.L. e i comuni, per l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di zona possono instaurare rapporti convenzionali con cooperative iscritte all'albo regionale, anche a norma dell'art. 67 della legge regionale del 24 maggio 1980, n. 68. 2. Per le U.S.L. dell'area fiorentina i rapporti convenzionali possono essere stipulati dalle U.S.L. o dal comune di Firenze. 3. Il consiglio regionale puo' impartire direttive anche nella forma di schema tipo di convenzione per disciplinare gli aspetti concernenti: descrizione dell'intervento, tipologia, qualita' e standards, modalita' di svolgimento delle prestazioni, verifiche, profili professionali da utilizzare per i servizi, nonche' gli altri aspetti concernenti il rapporto convenzionale tesi a garantire i diritti dei soci lavoratori e dipendenti, le modalita' di pagamento ed i criteri base per la determinazione delle tariffe. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 3 agosto 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 30 luglio 1988.