Art. 5.
                        Rapporti e convenzioni
 
   1.  Le U.S.L. e i comuni, per l'attuazione dei programmi annuali e
pluriennali di zona possono  instaurare  rapporti  convenzionali  con
cooperative  iscritte  all'albo regionale, anche a norma dell'art. 67
della legge regionale del 24 maggio 1980, n. 68.
   2.  Per  le  U.S.L.  dell'area fiorentina i rapporti convenzionali
possono essere stipulati dalle U.S.L. o dal comune di Firenze.
   3.  Il  consiglio  regionale  puo' impartire direttive anche nella
forma di schema tipo di  convenzione  per  disciplinare  gli  aspetti
concernenti:   descrizione  dell'intervento,  tipologia,  qualita'  e
standards, modalita' di  svolgimento  delle  prestazioni,  verifiche,
profili  professionali da utilizzare per i servizi, nonche' gli altri
aspetti concernenti il rapporto  convenzionale  tesi  a  garantire  i
diritti  dei  soci lavoratori e dipendenti, le modalita' di pagamento
ed i criteri base per la determinazione delle tariffe.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 3 agosto 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28
giugno 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  30
luglio 1988.