Art. 4.
         Presentazione delle domande di contributo e sussidio
 
   1.  Per  beneficiare delle provvidenze di cui al comma 3 dell'art.
3, gli aventi titolo devono presentare domanda alla giunta regionale,
corredata  dei  programmi  di  attivita' e dei relativi preventivi di
spesa, nonche' di una dichiarazione relativa ad eventuali  contributi
o sussidi ottenuti.
   2.  I  contributi possono essere concessi nella misura massima del
sessanta per  cento  della  spesa  riconosciuta  ammissibile  e  sono
liquidati   dietro  presentazione  dei  consuntivi,  corredati  della
documentazione relativa alle spese sostenute.
   3.  I  sussidi  possono  essere  concessi nella misura massima del
cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e  liquidati
sulla base dei programmi preventivi presentati.
   4.  I  beneficiari  dei  contributi  e  dei  sussidi,  ad avvenuta
realizzazione delle  iniziative  ammesse  ai  benefici  previsti  nel
presente articolo, sono tenuti a presentare alla giunta regionale una
relazione illustrativa  dei  risultati  conseguiti,  la  quale  sara'
acquisita a fini di documentazione e di studio.