Art. 4. Presentazione delle domande di contributo e sussidio 1. Per beneficiare delle provvidenze di cui al comma 3 dell'art. 3, gli aventi titolo devono presentare domanda alla giunta regionale, corredata dei programmi di attivita' e dei relativi preventivi di spesa, nonche' di una dichiarazione relativa ad eventuali contributi o sussidi ottenuti. 2. I contributi possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono liquidati dietro presentazione dei consuntivi, corredati della documentazione relativa alle spese sostenute. 3. I sussidi possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e liquidati sulla base dei programmi preventivi presentati. 4. I beneficiari dei contributi e dei sussidi, ad avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici previsti nel presente articolo, sono tenuti a presentare alla giunta regionale una relazione illustrativa dei risultati conseguiti, la quale sara' acquisita a fini di documentazione e di studio.