Art. 6. Liquidazione, riduzione e revoca delle provvidenze 1. All'atto della liquidazione delle provvidenze previste dalle lettere a ), b ) e c) del comma 3 dell'art. 3, la giunta regionale effettua, tramite la ripartizione per il credito e la cooperazione, le necessarie verifiche. 2. Qualora si riscontrino difformita' tra iniziative programmate e iniziative realizzate, ovvero si accerti il mancato compimento delle iniziative stesse, le provvidenze suddette sono proporzionalmente ridotte o revocate. 3. La misura della riduzione o la revoca sono disposte con deliberazione della giunta regionale.