Art. 6.
          Liquidazione, riduzione e revoca delle provvidenze
 
  1.  All'atto  della  liquidazione  delle provvidenze previste dalle
lettere a ), b ) e c) del comma 3 dell'art. 3,  la  giunta  regionale
effettua,  tramite  la ripartizione per il credito e la cooperazione,
le necessarie verifiche.
   2. Qualora si riscontrino difformita' tra iniziative programmate e
iniziative realizzate, ovvero si accerti il mancato compimento  delle
iniziative  stesse,  le  provvidenze  suddette sono proporzionalmente
ridotte o revocate.
   3.  La  misura  della  riduzione  o  la  revoca  sono disposte con
deliberazione della giunta regionale.