Art. 7.
                         Abrogazione di norme
 
   1.  Con  decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati gli articoli 1, 2 6 e  7,  comma  3  della  legge
regionale  14  febbraio 1964, n. 8, contenente provvedimenti a favore
della cooperazione.