Art. 5.
 
   1. Il sigillo e' assegnato:
    al consiglio regionale ed al suo presidente;
    al presidente della giunta regionale.
   2.  Il  sigillo  deve  essere apposto in calce agli atti ufficiali
emanati dagli organi sopra indicati.
   3.  Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i
dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.