Art. 5. 1. Il sigillo e' assegnato: al consiglio regionale ed al suo presidente; al presidente della giunta regionale. 2. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi sopra indicati. 3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.