Art. 5.
1. Il sigillo e' assegnato:
al consiglio regionale ed al suo presidente;
al presidente della giunta regionale.
2. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali
emanati dagli organi sopra indicati.
3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i
dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.