Art. 6.
 
   1.  La  raffigurazione  dello  stemma  della  Regione  deve essere
apposta sul frontespizio del Bollettino ufficiale,  su  ogni  tabella
indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta
destinata  alla  corrispondenza  esterna  degli  organi   ed   uffici
regionali.