Art. 5.
 
   1.  Alle  spese  per  l'acquisto, la confezione e la fornitura del
corredo spettante ai sensi del  presente  regolamento,  al  personale
insegnante della formazione professionale con obbligo di insegnamento
pratico  in  officine  o  laboratori,  provvedono  con   il   sistema
dell'economia  i  direttori  delle  scuole  professionali provinciali
rispettivamente dei corsi a tempo  pieno,  utilizzando  i  fondi  che
vengono messi a loro disposizone tramite aperture di credito.