Art. 5. 1. Alle spese per l'acquisto, la confezione e la fornitura del corredo spettante ai sensi del presente regolamento, al personale insegnante della formazione professionale con obbligo di insegnamento pratico in officine o laboratori, provvedono con il sistema dell'economia i direttori delle scuole professionali provinciali rispettivamente dei corsi a tempo pieno, utilizzando i fondi che vengono messi a loro disposizone tramite aperture di credito.