Art. 4. Regolamenti comunali e compiti delle UU.SS.LL. 1) I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione provinciale per l'artigianato, adeguano i regolamenti previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, alla disciplina dell'attivita' di estetista prevista dalla presente legge con riferimento a: a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attivita' di cui alla presente legge; b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densita' della popolazione residente ed al numero degli esercizi medesimi; c) criteri, tenendo conto delle direttive di cui all'art. 1, terzo comma della presente legge, per eccertare se le autorizzazioni comunali rilasciate abbiano effettivamente dato luogo all'esercizio dell'attivita' professionale di che trattasi ovvero abbiano, senza autorizzazione, sospeso la relativa attivita', al fine della conseguente pronuncia di decadenza; d) il rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 della presente legge, nonche' il soddisfacimento delle norme vigenti in materia di igiene e sanita' pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata sulla base degli accertamenti previsti dal secondo comma del precedente articolo 1. 2) E' compito della Unita' sanitaria locale effettuare controlli in ordine alle apparecchiature, al rispetto delle norme sanitarie, nonche' vigilare sullo svolgimento delle attivita' di estetista al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio. 3) Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano le attivita' di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, di persone o di capitali. 4) Nel caso in cui le aziende gia' esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, il comune provvede a fissare un termine massimo non superiore a sei mesi per gli adeguamenti necessari, decorso il quale verra' revocata l'autorizzazione.