Art. 4.
            Regolamenti comunali e compiti delle UU.SS.LL.
 
   1)  I  comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, sentita la commissione provinciale per l'artigianato, adeguano
i  regolamenti  previsti  dalla  legge  14  febbraio  1963,  n. 161 e
successive modificazioni, alla disciplina dell'attivita' di estetista
prevista dalla presente legge con riferimento a:
     a)  un piano di sviluppo e di adeguamento delle attivita' di cui
alla presente legge;
     b)  le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in
rapporto alla densita' della popolazione residente ed al numero degli
esercizi medesimi;
     c)  criteri,  tenendo  conto  delle direttive di cui all'art. 1,
terzo comma della presente legge, per eccertare se le  autorizzazioni
comunali  rilasciate  abbiano effettivamente dato luogo all'esercizio
dell'attivita' professionale di che trattasi  ovvero  abbiano,  senza
autorizzazione,   sospeso   la  relativa  attivita',  al  fine  della
conseguente pronuncia di decadenza;
     d)  il  rilascio  di apposita autorizzazione comunale valida per
l'intestatario della stessa e  per  i  locali  in  essa  indicati  da
concedersi  previa  esibizione di apposita documentazione relativa ai
requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 della  presente  legge,
nonche' il soddisfacimento delle norme vigenti in materia di igiene e
sanita' pubblica.
   L'autorizzazione  e'  rilasciata  sulla  base  degli  accertamenti
previsti dal secondo comma del precedente articolo 1.
   2)  E'  compito della Unita' sanitaria locale effettuare controlli
in ordine alle apparecchiature, al rispetto  delle  norme  sanitarie,
nonche'  vigilare  sullo  svolgimento delle attivita' di estetista al
fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del  servizio.
   3)  Le  disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte
le imprese che esercitano  le  attivita'  di  estetista,  siano  esse
individuali o in forma societaria, di persone o di capitali.
   4)  Nel  caso  in  cui le aziende gia' esistenti non rispondano ai
requisiti stabiliti dal regolamento comunale, il  comune  provvede  a
fissare  un  termine  massimo  non  superiore  a  sei  mesi  per  gli
adeguamenti   necessari,   decorso   il   quale    verra'    revocata
l'autorizzazione.