Art. 5. Composizione della commissione comunale 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4, lettera d) della presente legge, la composizione della commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, viene integrata da due imprenditori della categoria designati dalle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. 2) La commissione di cui al presente articolo deve essere preventivamente consultata per la formulazione di pareri sulla redazione, le eventuali modifiche e l'applicazione del regolamento di cui all'art. 4.