Art. 5.
               Composizione della commissione comunale
 
   1)  Ai  fini  del  rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4,
lettera d) della presente legge, la  composizione  della  commissione
comunale  prevista  dall'articolo  3 della legge 23 dicembre 1970, n.
1142, viene integrata da due imprenditori della  categoria  designati
dalle    associazioni    provinciali    di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello regionale.
   2)  La  commissione  di  cui  al  presente  articolo  deve  essere
preventivamente  consultata  per  la  formulazione  di  pareri  sulla
redazione, le eventuali modifiche e l'applicazione del regolamento di
cui all'art. 4.