Art. 6. Rilascio autorizzazione 1) L'autorizzazione prevista dal precedente art. 4, lettera d), e' rilasciata dal sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 5, con provvedimento comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. Il diniego dell'autorizzazione deve essere comunicato e motivato. 2) Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.