Art. 6.
                       Rilascio autorizzazione
 
   1) L'autorizzazione prevista dal precedente art. 4, lettera d), e'
rilasciata dal sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 5, con
provvedimento  comunicato  al richiedente entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda. La  mancata  comunicazione  vale
accoglimento  della  domanda.  Il  diniego  dell'autorizzazione  deve
essere comunicato e motivato.
   2) Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.