HA DICHIARATO CON SENTENZA N. 1108 DEL 12 DICEMBRE 1988, NON FONDATA
   LA  QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA A SUO TEMPO
   DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  la  ricerca  e la raccolta di
minerali da collezione, in considerazione del  valore  scientifico  e
didattico  del  collezionismo,  al  fine  di  tutelare  il patrimonio
mineralogico e naturalistico.