HA DICHIARATO CON SENTENZA N. 1108 DEL 12 DICEMBRE 1988, NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA A SUO TEMPO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.