Art. 10.
 
   1. La raccolta dei fossili e' regolata dalla legge 1 giugno 1939,
n. 1089 e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Sono  altresi'
esclusi  dal  campo  di  applicazione  della presente legge tutti gli
ambiti territoriali normati da disposizioni piu' restrittive.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 10 gennaio 1989
 
                               TABACCI
 
   (Approvata  dal  Consiglio  Regionale nella seduta del 16 dicembre
1982 e riapprovata nello stesso testo  nella  seduta  del  19  maggio
1983).