Art. 10. 1. La raccolta dei fossili e' regolata dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione della presente legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni piu' restrittive. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 10 gennaio 1989 TABACCI (Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 dicembre 1982 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 19 maggio 1983).