Art. 2.
 
   1.  La  ricerca  e la raccolta di campioni di minerali deve essere
effettuata, nel rispetto  delle  limitazioni  di  cui  ai  successivi
articoli,  con  tecniche  e  modalita'  che  garantiscano il rispetto
dell'equilibrio idrogeologico complessivo  e  puntuale  dello  strato
umifero,  della  stabilita' del terreno nonche' dell'integrita' della
eventuale parte restante  del  giacimento  di  minerale,  e  che  non
comportino  interferenze  negative  con  la  flora  e  con  la  fauna
stanziale o migratoria.