Art. 2. 1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalita' che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilita' del terreno nonche' dell'integrita' della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.