Art. 3. 1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, picozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50. 2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonche' l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo articolo 7.