Art. 3.
 
   1.  Per  la  raccolta  dei  campioni  di  minerale  possono essere
impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in
martelli  o  in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di
lunghezza non superiore a quaranta centimetri, picozze  e  badili  di
lunghezza non superiore a metri 1,50.
   2.  E'  vietato  l'uso  di  materiali  esplosivi  nonche' l'uso di
qualsiasi  mezzo  meccanico,  quali  macchine  perforatrici  e   leve
idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo articolo 7.