Art. 4.
 
   1.  La  ricerca  e  la  raccolta  dei  minerali non possono essere
oggetto di rapporti concessionali  o  convenzionali  con  diritto  di
esclusiva.
   2.  Resta  salva  ed impregiudicata la necessita' del consenso del
proprietario o titolare di altro diritto reale o del  conduttore  del
fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.