Art. 4. 1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva. 2. Resta salva ed impregiudicata la necessita' del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.