Art. 5. 1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti: non piu' di due esemplari pro-capite di campioni di minerali; non piu' di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso; per gruppi di piu' di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi: non piu' di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali; non piu' di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso. 2. Disposizioni piu' restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificatamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarita', possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni, delle comunita' montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza. 3. E' comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite in grotte o cavita' naturali.