Art. 5.
 
   1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di
una giornata sono i seguenti:
    non piu' di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
    non piu' di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in
complesso;
   per   gruppi   di  piu'  di  cinque  persone  valgono  i  seguenti
quantitativi massimi:
    non  piu'  di  dieci  esemplari  complessivamente  di campioni di
minerali;
    non  piu'  di  cinquanta  esemplari  di  campioni  di minerali in
complesso.
   2. Disposizioni piu' restrittive sui quantitativi asportabili, per
elenchi di minerali specificatamente indicati  in  relazione  a  loro
caratteristiche  di particolare pregio scientifico o rarita', possono
essere emanate con decreto del Presidente della Giunta  regionale,  o
dell'assessore  competente se delegato, anche su proposta dei Comuni,
delle comunita' montane o degli  enti  gestori  dei  parchi  e  delle
riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza.
   3.  E'  comunque  vietata  la  raccolta  di  campioni di calcite e
aragonite in grotte o cavita' naturali.