Art. 6.
 
   1.  I  dipartimenti  o  gli  istituti  universitari  di  specifica
competenza nonche' i musei naturalistici di  enti  locali,  anche  su
segnalazione  di  enti  o  associazioni  mineralogiche,  geologiche o
palentologiche, possono segnalare alla  Giunta  Regionale  zone  dove
esistano  giacimenti di rilevanza scientifca, per le quali propongono
ulteriori  prescrizioni  o  divieti,  dandone  precisa   indicazione,
riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
   2.  La delimitazione di tali zone nonche' le relative disposizioni
di salvaguardia  e  le  normative  di  utilizzazione  ai  fini  della
presente  legge,  sono deliberate dalla Giunta regionale d'intesa con
la commissione consiliare competente.