Art. 6. 1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonche' i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o palentologiche, possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistano giacimenti di rilevanza scientifca, per le quali propongono ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali. 2. La delimitazione di tali zone nonche' le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente legge, sono deliberate dalla Giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.