Art. 7.
 
   1.   Per  la  estrazione  di  minerali  di  particolare  rilevanza
scientifica o per documenta di ricerca, i dipartimenti e gli istituti
univeristari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti
locali,  possono  procedere  a  raccolta  di  campioni  di   minerali
utilizzando  attrezzature  diverse  da  quelle  di  cui al precedente
articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego  di  esplosivi,  e
per  quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo
5, purche' le persone incaricate siano appositamente autorizzate  dal
Presidente  della  Giunta  regionale  o  dall'assessore competente se
delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.
   2.  Tale  atto deve indicare nominativamente la persona abilitata,
la durata, le modalita', le quantita' massime di raccolta e  la  zona
di  pertinenza nonche' l'istituto o il museo, cui i campioni estratti
sono interamente destinati per la conservazione.