Art. 7. 1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documenta di ricerca, i dipartimenti e gli istituti univeristari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purche' le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza. 2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalita', le quantita' massime di raccolta e la zona di pertinenza nonche' l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.