Art. 8. 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e' esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105. 2. Nelle zone comprese in una comunita' montana, nonche in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente la comunita' montana e l'ente gestore del parco o della riserva.