Art. 8.
 
   1.  La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente
legge e' esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal  personale
del  corpo  forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie
giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica  di  cui  alla
legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105.
   2.  Nelle zone comprese in una comunita' montana, nonche in quelle
comprese in un parco o  riserva  di  interesse  regionale  provvedono
rispettivamente  la  comunita'  montana  e l'ente gestore del parco o
della riserva.