Art. 9.
 
   1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano
l'irrogazione, secondo la normativa regionale  vigente,  di  sanzioni
amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
     a)  per  l'uso  di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire
5.000.000;
     b)  per  l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del
precedente articolo 3 e per  la  violazione  dell'articolo  5,  terzo
comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
     c)  per  la  violazione  delle disposizioni di cui al precedente
articolo 2: da lire 50.000 a lire 500.000;
     d)  per  la  violazione delle disposizioni di cui al primo comma
del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.
   2.  Nei  casi previsti dai prececenti punti a), b) e c) il sindaco
ed il presidente della comunita' montana o  il  presidente  dell'ente
gestore,  nei  casi previsti al secondo comma del precedente articolo
8, ordinando la confisca del materiale estratto e degli strumenti  di
escavazione.  Il  materiale confiscato sara' destinato ad un museo di
un ente  pubblico  o  comunque  verra'  utilizzato  per  il  pubblico
interesse.