Art. 9. 1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti: a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000; b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000; c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 a lire 500.000; d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000. 2. Nei casi previsti dai prececenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunita' montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinando la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione. Il materiale confiscato sara' destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verra' utilizzato per il pubblico interesse.