Art. 4. 1. L'assemblea del Consorzio e' composta da: 3 membri nominati dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze; 3 membri nominati dal Comune di Massa, di cui uno in rappresentanza delle minoranze; 3 membri nominati dal Comune di Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze; 1 membro nominato da ciascuno degli altri Comuni facenti parte del Consorzio; 2 membri nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Massa Carrara; 3 membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative; 2 membri nominati dalle associazioni artigiane piu' rappresentative a livello nazionale; 1 membro nominato dall'associazione degli industriali della Provincia di Massa Carrara; 1 membro nominato dall'associazione piccole imprese (A.P.I.) della Provincia di Massa Carrara; 1 membro nominato in rappresentanza del Movimento della Cooperazione. 2. L'assemblea e' composta inoltre dai rappresentanti dei soggetti aderenti al Consorzio ai sensi del secondo comma dell'art. 2. Tali rappresentanti sono nominati nel modo seguente: 3 membri dalla Regione Toscana, di cui uno in rappresentanza delle minoranze; 1 membro ciascuno dagli enti locali aderenti al Consorzio; 2 membri dagli enti pubblici economici d'intesa tra loro; 2 membri dagli istituti di credito d'intesa tra loro; 4 membri in rappresentanza delle imprese di diritto privato, nominati dalle relative associazioni di categoria, scelti tra dirigenti e responsabili delle imprese aderenti al Consorzio. 3. L'Assemblea puo' insediarsi una volta nominati almeno i due terzi dei componenti. In tal caso l'Assemblea viene successivamente integrata allorche' pervengano i successivi provvedimenti di nomina. 4. L'Assemblea dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati. Art. 4. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, sono cosi' sostituiti: "Il Presidente del Consorzio dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto e puo' essere rieletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto dall'assemblea, con le modalita' previste dallo Statuto, fra i componenti del consiglio di amministrazione".