Art. 4.
 
   1. L'assemblea del Consorzio e' composta da:
    3  membri  nominati  dall'amministrazione  provinciale  di  Massa
Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
    3   membri   nominati   dal  Comune  di  Massa,  di  cui  uno  in
rappresentanza delle minoranze;
    3   membri  nominati  dal  Comune  di  Carrara,  di  cui  uno  in
rappresentanza delle minoranze;
    1  membro  nominato  da ciascuno degli altri Comuni facenti parte
del Consorzio;
    2   membri   nominati   dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Massa Carrara;
    3  membri  nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
piu' rappresentative;
    2    membri    nominati   dalle   associazioni   artigiane   piu'
rappresentative a livello nazionale;
    1  membro  nominato  dall'associazione  degli  industriali  della
Provincia di Massa Carrara;
    1  membro  nominato  dall'associazione  piccole  imprese (A.P.I.)
della Provincia di Massa Carrara;
    1   membro   nominato   in  rappresentanza  del  Movimento  della
Cooperazione.
   2. L'assemblea e' composta inoltre dai rappresentanti dei soggetti
aderenti al Consorzio ai sensi del secondo comma  dell'art.  2.  Tali
rappresentanti sono nominati nel modo seguente:
    3  membri  dalla  Regione  Toscana,  di cui uno in rappresentanza
delle minoranze;
    1 membro ciascuno dagli enti locali aderenti al Consorzio;
    2 membri dagli enti pubblici economici d'intesa tra loro;
    2 membri dagli istituti di credito d'intesa tra loro;
    4  membri  in  rappresentanza  delle  imprese di diritto privato,
nominati  dalle  relative  associazioni  di  categoria,  scelti   tra
dirigenti e responsabili delle imprese aderenti al Consorzio.
   3.  L'Assemblea  puo'  insediarsi  una volta nominati almeno i due
terzi dei componenti. In tal caso l'Assemblea  viene  successivamente
integrata  allorche' pervengano i successivi provvedimenti di nomina.
   4. L'Assemblea dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono
essere confermati.
 
                               Art. 4.
 
   Il  terzo  ed  il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 7
maggio 1985, n. 59, sono cosi' sostituiti:
   "Il Presidente del Consorzio dura in carica quanto l'Assemblea che
lo ha eletto e puo' essere rieletto.
   In  caso  di  assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni
sono esercitate dal Vice Presidente  eletto  dall'assemblea,  con  le
modalita'  previste  dallo Statuto, fra i componenti del consiglio di
amministrazione".