Art. 4. All'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni. Il primo comma e' sostituito come segue: "Si osservano i disposti degli articoli 21, 22, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili". Il terzo comma e' sostituito come segue: "Alla designazione dei predetti rappresentanti si provvede ai sensi dell'art. 23, secondo comma". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 19 giugno 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 9 maggio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 12 giugno 1989.