Art. 4.
 
   All'art.  37  della  legge  regionale  2  marzo  1976,  n. 12 sono
apportate le seguenti modificazioni.
   Il primo comma e' sostituito come segue:
   "Si  osservano  i  disposti  degli  articoli 21, 22, 25 e 26 della
presente legge, in quanto applicabili".
   Il terzo comma e' sostituito come segue:
   "Alla  designazione  dei  predetti  rappresentanti  si provvede ai
sensi dell'art. 23, secondo comma".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 19 giugno 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 9
maggio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  12
giugno 1989.