Art. 12.
                Organizzazione del Servizio di Igiene
                       e Assistenza Veterinaria
 
   1. Le Unita' Sanitarie Locali determinano l'organico del personale
dei rispettivi Servizi di Igiene, e Assistenza Veterinaria nel quadro
delle  disposizioni del piano sanitario regionale, delle disposizioni
e delle indicazioni statali e ragionevoli.
   2.  E'  nominato  responsabile del Servizio di Igiene e Assistenza
Veterinaria il dirigente di area funzionale in possesso  del  maggior
punteggio  per  titoli  da  valutare  secondo  l'art.  52 del decreto
ministeriale Sanita' 30 gennaio 1982.
   3.  Il  veterinario dirigente di area funzionale che non e' membro
dell'Ufficio di Direzione partecipa ai lavori  dello  stesso  per  le
questioni concernenti la propria area.
   4. Il veterinario dirigente di ciascuna area svolge le funzioni di
cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 1984, n. 821, formula proposte per lo svolgimento dei piani
di lavoro e riferisce periodicamente al responsabile del Servizio.
   5. I veterinari coadiutori svolgono le funzioni previste dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  1984,  n.
821.  Nell'ambito  di ciascuna area funzionale, con deliberazione del
Comitato di Gestione, possono essere costituite unita' operative  per
specifiche  attivita'  o  programmi  particolari  cui  possono essere
preposti veterinari  coadiutore,  preferibilmente  muniti  di  titoli
specifici.
   Il titolo di specializzazione e' obbligatorio per:
    la  responsabilita' sanitaria dei macelli pubblici e privati, dei
macelli avi-cunicoli e dei laboratori di sezionamento delle carni;
    la  responsabilita'  sanitaria  dei  mercati  delle  carni  e dei
prodotti ittici.
   6.  I  veterinari  collaboratori  svolgono  le  funzioni  previste
dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre
1984,  n.  821. I collaboratori possono svolgere attivita' temporanee
nell'area diversa da quella di appartenenza.