Art. 13.
                 Attivita' nell'interesse dei privati
 
   1.  I  Servizi  di  Igiene  e  Assistenza Veterinaria delle Unita'
Sanitarie  Locali  possono   effettuare   prestazioni   ed   eseguire
accertamenti   e   indagini  per  conto  e  nell'interesse  di  terzi
richiedenti, in materia veterinaria, compatibilmente  con  l'esigenza
di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali.
   2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  presente  legge,  stabilisce  le  prestazioni,  gli
accertamenti  e  le  indgini  che  oltre i casi previsti dalla legge,
possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti e  fissa  le
tariffe  a carico degli stessi, nonche' le modalita' di riscossione e
la destinazione delle somme.