Art. 17.
                             Norma finale
 
   1.  Nei  Comuni  che  comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali, il
Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla data  di
entrata  in vigore della presente legge, individua l'Unita' Sanitaria
Locale nel cui ambito va  istituito  l'unico  Servizio  di  Igiene  e
Assistenza Veterinaria per l'intero territorio comunale. In mancanza,
provvede la  Giunta  regionale,  sentita  la  competente  Commissione
consiliare.