Art. 18.
           Norma transitoria relativa alle piante organiche
 
   1.  In  attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le
Unita' Sanitarie Locali, con provvedimento del Comitato  di  Gestione
da  adottarsi  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge, determinano le piante organiche dei Servizi  di
Igiene  e  Assistenza  Veterinaria, con riferimento a quanto previsto
dall'art. 10, comma III,  della  presente  legge  e  sulla  base  dei
seguenti  indici funzionali: "area funzionale della sanita' animale e
igiene dell'allevamento e delle produzioni animali"
    un  veterinario  pr ogni 2.000 grossi capi bovini/equivalenti per
le zone di montagna;
    un    veterinario    per    ogni    2.500-3.000    grossi    capi
bovini/equivalenti pe le zone di collina;
    un    veterinario    per    ogni    5.000-6.000    grossi    capi
bovini/equivalenti pe le zone di pianura;
    un  tecnico  veterinario (operatore professionale collaboratore e
coordinatore - personale di vigilanza e ispezione) ogni 3.000  grossi
capi bovini;
    un  agente tecnico per ogni 5.000 grossi capi bovini/equivalenti.
   Ai  fini  delle  equivalenze  di  cui sopra si adottano i seguenti
criteri:
    un bovino/equino adulto (oltre i due anni) = un capo grosso;
    tre vitelli, tre annutoli, tre suini = un capo grosso;
    sei ovini o caprini = un capo grosso;
    cinquecento polli/conigli = un capo grosso.
   Per  le  prestazioni  di  controllo  e vigilanza veterinaria degli
animali di affezioni o altri nelle Unita' Sanitarie Locali  con  piu'
di  100.000  abitanti deve essere previsto un veterinario, un tecnico
veterinario e un agente tecnico sino a  250.000  abitanti  e  per  le
frazioni superiori a 250.000 abitanti.
  "Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione
degli alimenti di origine animale"
    un  veterinario - un tecnico veterinario (operatore professionale
collaboratore o coordinatore - personale di  vigilanza  e  ispezione)
ogni quaranta impianti tra spacci, locali di macellazione, laboratori
di  trasformazione  di  alimenti  di  origine   animale   e   macelli
artigianali con operativita' non continuativa nelle zone di montagna;
    un  veterinario  -  un tecnico veterinario ogni settanta impianti
come sopra descritti nelle zone di collina;
    un  veterinario - un tecnico veterinario ogni cento impianti come
sopra descritti nelle zone di pianura.
   Per gli impianti di macellazione di tipo industriale:
    bovini  sino a 20-30 capi/h n. 2 veterinari; oltre 30 capi/h n. 1
veterinario;
    suini  sino  a  60  capi/h  n. 2 veterinari; oltre 60 capi/h n. 1
veterinario;
    pollame  e  conigli  n.  1  veterinario  per  tempi  di effettiva
macellazione in relazione all'orario contrattuale di lavoro.
   Per i mercati ittici istituiti ai sensi della legge 25 marzo 1959,
n. 125: 1 veterinario coadiutore o collaboratore, oltre il  direttore
del mercato.
   Per il personale ausiliario (agente tecnico) e tecnico veterinario
si osserva il parametro di una unita' per ogni  unita'  di  personale
veterinario.
   2.  Ai  parametri  indicati  nel  precedente  comma  e' consentito
derogare, con provvedimento motivato del Comitato di  Gestione  delle
Unita'  Sanitarie  Locali e per particolari esigenze, in relazione al
numero e alla dislocazione degli allevamenti  alle  condizioni  della
viabilita',   al   numero  e  alla  dislocazione  degli  impianti  di
macellazione e alla natura continuativa  o  saltuaria  del  Servizio,
tenendo  conto  delle esigenze inerenti le prestazioni integrative di
quelle ispettive, la vigilanza sanitaria, l'educazione sanitaria  del
consumatore.
   3. Nella prima applicazione della presente legge l'organico minimo
del personale  veterinario  delle  due  aree  e'  individuato  in  un
veterinario  dirigente,  un  veterinario  coadiutore e un veterinario
collaboratore per ciascuna area.
   4.   Il   rapporto   tra   veterinari   coadiutori   e  veterinari
collaboratori, qualora la dotazione organica complessiva del servizio
lo consenta, e' di 1 a 2.
   5.  Nei  casi  in  cui  si  verifichi  una  temporanea carenza nel
personale veterinario di una delle  due  aree  le  relative  funzioni
possono  essere  svolte  dall'altra  unita' operativa, utilizzando il
personale in servizio con  i  criteri  di  mobilita'  previsti  dalla
normativa dettata dall'Accordo Nazionale di Lavoro.
   6.  L'organico complessivo minimo del personale amministrativo del
servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria di ogni Unita'  Sanitaria
Locale  e'  costituito  da  un  collaboratore  amministrativo,  da un
assistente amministrativo e da un  coadiutore  amministrativo,  posto
alle   dipendenze   funzionali  del  responsabile  del  Servizio;  in
relazione alle dimensioni complessive del  Servizio,  l'organico  del
personale  amministrativo  potra' essere aumentato, con provvedimento
motivato dell'Unita' Sanitaria Locale.
   7. Per le assunzioni temporanee di personale ausiliario necessario
per il contenimento degli  animali  e  per  esigenze  stagionali,  le
Unita'  Sanitarie Locali osserveranno le disposizioni dell'art. 8 del
D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
   8.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente, approva le piante organiche dei Servizi Veterinari  delle
Unita' Sanitarie locali e autorizza le necessarie assunzioni.