Art. 3. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale 1. Il presidente della Giunta regionale: a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di piu' comuni; b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 2; c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge. 2. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all'assessore alla Sanita'. 3. L'attivita' istruttoria e preparatoria, tecnica e amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, e' svolta dagli uffici regionali, dai presidi e dai servizi delle Unita' sanitarie locali. 4. L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma e' demandata ai sindaci e alle Unita' sanitarie locali competenti per territorio.