Art. 4.
                       Attribuzioni del sindaco
 
   1.  Il sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria, adotta,
in  materia  di  igiene  e  sanita'  veterinaria,   i   provvedimenti
autorizzativi,  prescrittivi  e  di  concessione, ivi compresi quelli
gia' demandati al veterinario provinciale e al veterinario  comunale,
nonche'  quelli  relativi  alle materie delegate di cui al successivo
art. 6 ed emana i provvedimenti contingibili ed urgenti.
   2.   L'attivita'   istruttoria,   tecnica  ed  amministrativa,  e'
espletata dal servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'Unita'
sanitaria locale.