Art. 6.
              Funzioni delegate e subdelegate ai comuni
 
   1.  Sono  delegate  ai comuni, che le esercitano tramite le Unita'
sanitarie locali:
     a)  le  funzioni  delegate  dallo  Stato  alle  Regioni ai sensi
dell'art. 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
     b)  le  funzioni in materia di attivita' di medicina veterinaria
per il miglioramento e l'incremento zootecnico, nonche'  di  servizio
diagnostico  delle  malattie  trasmissibili  degli animali, demandate
alla competenza regionale dell'art. 66, lettera d), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
     c)  le  funzioni  in materia di assistenza zooiatrica, demandate
alla competenza regionale dall'art. 1, ultimo comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
     d)  le  funzioni  in  materia  di  igiene degli alimenti e delle
bevande,  demandate  alla  competenza  regionale  dal   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26  marzo  1980,  n.  327,  per quanto
riguarda i prodotti di origine animale e  in  collaborazione  con  il
Servizio di igiene pubblica.
   2. Le Unita' Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale:
    una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;
    copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni
delegate;
    ogni  informazione  richiesta  per  l'esercizio delle funzioni di
indirizzo, coordinamento e controllo.
   3.   In  caso  di  perdurante  ingiustificato  ritardo  ovvero  di
omissione della emanazione di  singoli  atti  inerenti  all'esercizio
delle   funzioni  delegate,  la  Giunta  regionale,  previa  diffida,
provvede in sostituzione.