Art. 2.
 
   1.  E' sempre vietato immettere nel territorio ligure cinghiali di
qualsiasi razza e provenienza, sia ai fini del ripopolamento che  per
ogni altro fine.
   2.  Per  le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma si
applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a  lire
2.000.000  per  ciascun  capo  di  cinghiale  o  suo  ibrido  immesso
abusivamente sul territorio.