Art. 2. 1. E' sempre vietato immettere nel territorio ligure cinghiali di qualsiasi razza e provenienza, sia ai fini del ripopolamento che per ogni altro fine. 2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 per ciascun capo di cinghiale o suo ibrido immesso abusivamente sul territorio.