Art. 3. 1. In prima applicazione le Province provvedono ad individuare le zone "a rischio agricolo" entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le province istituiscono i corsi di preparazione alla caccia al cinghiale a partire dalla stagione venatoria successiva a quella della entrata in vigore della presente legge. 3. Fino all'entrata in vigore della norma di cui al secondo comma, resta vigente, per la costituzione delle squadre di cacciatori, la disciplina di cui all'articolo 17 della legge regionale 1 giugno 1979 n. 19, come integrato e modificato dall'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1984 n. 55.