Art. 3.
 
   1.  In prima applicazione le Province provvedono ad individuare le
zone "a rischio agricolo" entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge.
   2. Le province istituiscono i corsi di preparazione alla caccia al
cinghiale a partire dalla  stagione  venatoria  successiva  a  quella
della entrata in vigore della presente legge.
   3. Fino all'entrata in vigore della norma di cui al secondo comma,
resta vigente, per la costituzione delle squadre  di  cacciatori,  la
disciplina  di  cui  all'articolo  17 della legge regionale 1› giugno
1979 n. 19, come integrato e modificato dall'articolo 13 della  legge
regionale 31 dicembre 1984 n. 55.