Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
 
   1. Destinatari degli interventi di cui al comma 2  del  precedente
art.  1  sono  le  persone,  residenti nel Veneto, prive di autonomia
fisica o psichica che, pur non necessitando di ricovero  continuativo
in  strutture  ospedaliere,  abbisognano  di  particolari  interventi
assistenziali e di rilievo sanitario nel proprio domicilio.