Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Destinatari degli interventi di cui al comma 2 del precedente art. 1 sono le persone, residenti nel Veneto, prive di autonomia fisica o psichica che, pur non necessitando di ricovero continuativo in strutture ospedaliere, abbisognano di particolari interventi assistenziali e di rilievo sanitario nel proprio domicilio.