Art. 10. Finanziamento della spesa 1. Per l'applicazione della presente legge con riferimento agli oneri derivanti dal precedente articolo 7, e' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di L. 4.000 milioni che viene iscritta sul capitolo di nuova istituzione n. 16860, del medesimo bilancio, denominato: "Spese per il recupero degli edifici di culto aventi valore artistico, storico od archeologico". 2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto per l'anno 1990, al capitolo n. 29852, elenco 4, lettera d), del bilancio 1990 e per i successivi anni secondo la copertura pluriennale prevista per la medesima partita contabile.