Art. 11. Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione italiana e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 9 marzo 1990 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 marzo 1990.