Art. 2. Classificazione 1. I comuni del Lazio, in relazione alle norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, emanate con legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, definiscono con proprie deliberazioni, quali edifici ed attrezzature di comune interesse religioso debbano essere considerate, nel rispettivo territorio, quali opere di urbanizzazione secondaria destinatarie delle provvidenze di cui alla presente legge. 2. In attuazione del disposto di cui al precedente comma, le attrezzature di interesse comune di tipo religioso esistenti o previste dall'articolo 3, - secondo comma, lettera b), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, sono specificate come segue: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in piu' edifici; b) gli edifici e le attrezzature adibiti alla catechesi, all'educazione cristiana o religiosa di altri culti, alle diverse attivita' pastorali connesse all'esercizio del ministero di cura delle anime, nonche' ad abitazioni dei ministri del culto.