Art. 2.
                           Classificazione
 
   1.  I  comuni  del  Lazio, in relazione alle norme di applicazione
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, emanate con  legge  regionale  12
settembre  1977,  n. 35, definiscono con proprie deliberazioni, quali
edifici ed attrezzature di comune interesse religioso debbano  essere
considerate, nel rispettivo territorio, quali opere di urbanizzazione
secondaria destinatarie delle provvidenze di cui alla presente legge.
   2.  In  attuazione  del  disposto  di  cui al precedente comma, le
attrezzature di  interesse  comune  di  tipo  religioso  esistenti  o
previste  dall'articolo  3,  - secondo comma, lettera b), del decreto
del Ministro dei lavori pubblici n. 1444  del  2  aprile  1968,  sono
specificate come segue:
     a)  gli  immobili destinati al culto anche se articolati in piu'
edifici;
     b)  gli  edifici  e  le  attrezzature  adibiti  alla  catechesi,
all'educazione cristiana o religiosa di  altri  culti,  alle  diverse
attivita'  pastorali  connesse  all'esercizio  del  ministero di cura
delle anime, nonche' ad abitazioni dei ministri del culto.