Art. 4.
                      Dimenzionamento delle aree
 
   1. Allo scopo di garantire la fruibilita' dei servizi religiosi da
parte delle popolazioni interessate, il dimensionamento delle aree ad
esse  riservate  nei piani urbanistici e loro varianti, dovra' essere
conforme al dettato della circolare del Ministero dei lavori pubblici
del  20  gennaio 1967, n. 425, che indica come prescrittivi i dati di
utilizzazione delle aree medesime.
   2.  Le  previsioni  di nuovi servizi religiosi dovranno assicurare
una superficie minima di metri quadrati 2.000 per ogni  insediamento,
definito  come realta' urbanistica compiuta con i vari servizi, ferme
restando le entita' minime di rapporti previste per gli altri servizi
di interesse comune.
   3.  Dal  computo  delle  cubature  relative ai soli edifici per il
culto sono escluse quelle al di sopra dei cinque metri dal piano  del
terreno o della pavimentazione esterna a sistemazione avvenuta.