Art. 5. Adeguamento strumenti urbanistici 1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il comune, di propria iniziativa, od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorita' religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i' criteri di cui ai precedenti articoli. 2. Il relativo adeguamento dello strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree gia' destinate da questo a servizi pubblici, restando salvaguardati gli spazi minimi previsti per gli altri servizi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e' definitivamente approvata con deliberazione del consiglio comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; ove invece sia necessaria una variante allo strumento urbanistico generale, questa segue l'ordinario procedimento di formazione previsto dalla citata legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni.